Art. 2 Costituzione La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 185 codice penale (Restituzioni e risarcimento del danno)
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Art. 2059 codice civile (Danni non patrimoniali)
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
La definizione «Il danno esistenziale consiste in ogni pregiudizio - di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile - provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno»
(Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572)
Fondamento Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. Tale conclusione - si legge nelle sentenze 31 maggio 2003 n. 8827 e 8828 della III Sez. civile della Corte di Cassazione - trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c. ("Danni non patrimoniali"), secondo cui: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge." All'epoca dell'emanazione del codice civile (1942) l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 del codice penale del 1930. Ha ritenuto il Supremo Collegio con le due fondamentali pronunce sopra richiamate che la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non potesse essere ulteriormente condivisa.
La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - ha affermato la Suprema Corte - va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune, secondo l'interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto.
Il giudice civile di legittimità sembra propendere per un concetto unitario di danno non patrimoniale e ritiene non proficuo «ritagliare all’interno di tale generale categoria specifiche figure di danno etichettandole in vario modo: ciò che rileva, al fini dell’ammissione al risarcimento, in riferimento all’articolo 2059, è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica». In questa ottica le sentenze citate della terza sezione evitano di fare espresso riferimento al danno esistenziale ma l’esame dei casi presi in considerazione conferma che i danni accertati erano riferiti a questo tipo di danno (in un caso riguardavano la perdita del rapporto parentale; nell’altro lo sconvolgimento delle abitudini dei genitori conseguente alle gravissime lesioni subite dal figlio ridotto allo stato vegetativo) perché si riferivano a casi che la precedente giurisprudenza collocava tra i danni di natura esistenziale.
Invero, il danno esistenziale è cosa diversa dal danno biologico e non presuppone alcuna lesione fisica o psichica, né una compromissione della salute della persona, ma si riferisce ad un "peggioramento non temporaneo della qualità della vita del danneggiato con un conseguente mutamento radicale delle sue abitudini, dei suoi rapporti personali e familiari".
Le ultime della Cassazione Con pronuncia dell'11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di 'danno non patrimoniale' di cui all'art. 2059 c.c.
La Suprema Corte aveva già operato un sostanziale revirement, ponendosi in contrasto con l'indirizzo che poteva ormai considerarsi consolidato e stabilendo il principio, maggioritario prima della sentenza della Corte costituzionale del 2003 e delle pronunce "gemelle" dello stesso anno. Con la sentenza n. 9514 depositata il 20 aprile 2007, la Corte di Cassazione aveva riaffermato che "in presenza di una lesione dell’integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione della capacita lavorativa generica) costituisce, una componente del danno biologico perché si risolve nell’impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest’ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso (Cassazione 26/02/2004, n.3868).
Ne consegue che, allorché si provvede all’individuazione dell’entità complessiva del danno biologico subito, il giudice deve tener conto dell’apporto delle varie voci che lo compongono e del peso che esse svolgono nella figura unitaria del danno biologico".
Nella scia di quanto affermato da SS.UU. n. 6572 del 2006, la III sezione aveva poco prima ribadito, con la sentenza 6 febbraio 2007 n. 2546, che il danno esistenziale – da intendersi come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe compiuto ove il fatto dannoso non si fosse verificato - non costituisce una voce né una componente del danno biologico o del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione della parte. Ne consegue che la domanda proposta per la prima volta in appello costituisce domanda nuova, come tale inammissibile.
L'intervento della Consulta L'art. 2059 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge.
Con la sentenza n. 233 dell'11.7.2003, la Corte costituzionale ritiene ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo.
Nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., è quella tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Cass. sez. III 12.06.2006 n. 13546 Il danno da uccisione di congiunto, quale tipico danno conseguenza che si proietta nel futuro, privo (come il danno morale ed il danno biologico) del carattere della patrimonialità, ben può, in ragione della natura di tale danno e della funzione di riparazione assolta mediante la dazione di una somma di denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico (v. Cass., 31/5/2003, n. 8827), essere liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572), in considerazione dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse.
Cass. SS.UU. 24 marzo 2006 n. 6572 In tema di danno da demansionamento non è sufficiente la prova della dequalificazione, dell’isolamento, della forzata inoperosità, dell’assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano l’inadempimento del datore ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita.
Mentre il danno biologico non può prescindere dall’accertamento medico legale, quello esistenziale può invece essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo “i concreti” cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato.
Cass. III sez. sent. 2.2.2007 n. 2311 La perdita della capacità sessuale rientra, in quanto lesione psico-fisica medicalmente accertabile, nel danno biologico, ma può costituire anche danno esistenziale, la cui rilevanza va autonomamente apprezzata e valutata equitativamente nell’ambito dell’integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito. Lo ha stabilito la III Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2311 del 2 febbraio 2007.