il principio dell'equo processo e della durata ragionevole

Diritto a un equo processo
"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti"

(art. 6, par. 1, Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fontamentali)

Il testo integrale della CEDU

Parlamento Europeo

giurisprudenza sull'equa riparazione

Cass. Sez. I civ. sent. 27.02.07 n. 4476
In tema di ragionevole durata del processo, se viene proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile introdotto per la liquidazione del danno non costituisce un autonomo giudizio ai fini della ragionevole durata, ma i due giudizi devono essere sottoposti a una valutazione unitaria.

il testo della sentenza

 

giurisprudenza sull'equa riparazione

Cass. Sez. I civ. sent. 9.11.06 n. 23939
(Presidente V. Proto, Relatore U. Vitrone) Giudizio di equa riparazione - legittimazione dell'erede - sussistenza.

sentenze sull'equa riparazione

Cass. Sez. I civ. sent. 4.12.06 n. 25668
In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo amministrativo, tale durata deve computarsi dalla data del deposito del ricorso dinanzi agli organi di giustizia amministrativa fino a quella della decisione o della domanda di indennizzo in caso di processo ancora pendente, dovendosi negare che essa abbia inizio dalla presentazione della cosiddetta istanza di prelievo di una delle parti.

il testo integrale della sentenza

giurisprudenza sull'equa riparazione

Cass. sez. I civ. sent. 19.1.2005 n. 1094
Una volta accertata l'esistenza del nesso di causalità, può convenirsi con la conclusione che, «in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione spetta a tutte le parti del processo stesso, attori o convenuti, a prescindere dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, perché l'esito favorevole della causa [ ... ] non è di regola condizione di azionabilità della pretesa indennitaria, salvi i casi di abuso".

La tipologia di danno "patrimoniale" che il ricorrente può legittimamente allegare è soggetta alle ordinarie regole probatorie di cui all'articolo 2697 c.c., sicché grava sulla parte che agisce per il suo riconoscimento l'onere «di dimostrare rigorosamente il danno (patrimoniale appunto) lamentato» (Cassazione 12935/03; 2478/03), secondo un principio enunciato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha infatti costantemente liquidato il danno patrimoniale dedotto dagli interessati esclusivamente nel caso in cui ne era stata fornita la piena prova.

il testo integrale della sentenza

Palazzo di Montecitorio
Studio Legale Celotti - il diritto all'equa riparazione

Il diritto all'equa riparazione
Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della Legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.


 
"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata" (Art. 111, comma 2, Cost.)

Il testo della Legge n. 89/01

la legge pinto ed i criteri per determinare l'indennizzo per la irragionevole durata di un processo
la legge Pinto

la c.d. Legge PintoLa c.d. Legge Pinto
La Legge n. 89/2001, dando attuazione ad impegni assunti dallo Stato in sede comunitaria ed in armonia con il 2° comma dell’art. 111 della Costituzione (nel testo modificato dalla legge costituzionale n° 2 del 23.11.1999), ha introdotto la diretta tutela in ambito nazionale del diritto alla trattazione del processo in un “termine ragionevole”, sancito dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), prevedendo il rimedio di un’equa riparazione in favore di chi abbia subito un danno, anche non patrimoniale, in conseguenza del mancato rispetto del termine.

L’art. 2 della legge, che traduce in norme di diritto positivo interno alcuni principi consolidati nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, stabilisce al 2° comma i criteri da seguire nella verifica dell’eventuale durata non ragionevole del processo, imponendo di considerare “la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a collaborarvi”.

A norma del successivo art. 3, il Giudice, nel determinare la riparazione, deve tener conto del solo danno riferibile al periodo eccedente il termine "ragionevole". Il danno non patrimoniale e riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.

il concetto di termine ragionevole deve essere inteso in senso diverso da quello di tempo strettamente necessario per la trattazione della causa e va altresi considerato in concreto, con riferimento, cioè, alla singola fattispecie procedimentale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2 secondo comma della legge n. 89 del 2001, avuto riferimento ai parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, le cui sentenze in tema di interpretazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata in Italia con legge n. 848 del 1955), pur non avendo efficacia immediatamente vincolante per il giudice italiano, costituiscono, nondimeno, per questi, la prima e più importante guida ermeneutica.

La Corte europea ha ritenuto che "un importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno di durata possa costituire una base di partenza per il calcolo da seguire al fine di valutare il danno morale".

Legge Pinto - procedimento e termini

Procedimento e termini
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il "dies a quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende il momento in cui si consegue il fine al quale il singolo procedimento è deputato, ovvero, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, e, in riferimento al procedimento di esecuzione, il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione.
Studio Legale Celotti - l'indennizzo ex Lege Pinto
la tabella della competenza ex L. Pinto

legge pinto - sentenze della cassazione

Cass. Sez. I civ. sent. 5.4.07 n. 8604
Anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è - tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della CEDU, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, ed indipendentemente dalla analitica specificazione, al di là della allegazione del pregiudizio, delle particolari forme di sofferenza nelle quali lo stesso si sia concretato.

Cass. I sez. civ. sentenza 5 aprile 2007 n. 8604

legge pinto - sentenze della cassazione
Cass. Sez. I civ. sent. 16.12.05 n. 27817
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone coinvolte in un giudizio. Quindi, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che l'altra parte non dimostri che sussistono, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato sofferto dal ricorrente (cfr, ex multis, Cass. 18/02/2005, n. 3396).
giurisprudenza sull'equa riparazione

Cass. Sez. I civ. sent. 28.10.05 n. 21093
In tema di equa riparazione, ove la parte si sia avvalsa della facoltà – prevista dall'art. 3, quinto comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89 - di richiedere alla corte d'appello di disporre l'acquisizione degli atti del processo presupposto, il giudice non può addebitare alla mancata produzione documentale, da parte dell'istante, di quegli atti la causa del mancato accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del processo. Difatti la parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., prescelto dal legislatore) spetta al giudice - sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo presupposto - verificare in concreto e con riguardo alla singola fattispecie se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata.

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