art. 157 cod. pen.
Art. 157 cod pen.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere e determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonche per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La prescrizione e sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
art. 158 cod. pen.

Art. 158 cod pen.
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.




































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La prescrizione nel diritto penale

"Ogni giorno che passa è un giorno che si aggiunge al libro dell'oblio" (G. Crivellari)

 

definizione di prescrizione
Prescrizione come rinuncia dello Stato
«Il decorso del tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva» (Cass. Sez. I pen. 8 maggio 1998 n. 7442)
Ischia Pontegiurisprudenza in materia di prescrizione
la prescrizione nel diritto penale
fondamento della prescrizione nel diritto penale
Fondamento della prescrizione Fondamento
La prescrizione esprime l'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio (cfr. Corte Cost. 23 novembre 2006 n. 393, anche per i precedenti ivi richiamati).
il testo integrale della sentenza
sentenze della cassazione sulla prescrizione

Ischia, Baia di Cartaromana - veduta dal Castello Aragonese. Photo by Gioacchino Celotti Giurisprudenza in tema
L'avviso ex art. 415 bis c.p.p. di conclusione delle indagini preliminari non è un atto con efficacia interruttiva della prescrizione, perché è estraneo all’elenco tassativamente predisposto dalla legge. Lo hanno stabilito con la sentenza n. 21833 depositata il 5 giugno 2007 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza sorto sul punto.

L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva previsto dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, travolge l'ordine di demolizione - emesso ex art. 7 stessa Legge - quale conseguenza della pronuncia di estinzione. Tale effetto si produce ex lege, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, in quanto trattasi di una sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella sua accessività alla sentenza di condanna (ex plur., Cass. sez. III pen., sent. 12 dicembre 2006 n. 40438; Cass. sez. III pen., sent. 23 marzo 2006 n. 10209).

Ove non sussistano i presupposti del condono edilizio, non solo non può essere applicata la sanatoria ma neppure può ritenersi la sospensione del procedimento penale (con le ovvie conseguenze con riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato la sospensione del procedimento dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente (Cass. sez. III pen., sent. 12.12.2006 n. 40434; Cass. SS.UU. penali, sent. 24.11.1999, n. 22).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 11 luglio 2006, n. 25083, danno risposta affermativa al quesito se il giudice d’appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, possa condannare l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile che abbia proposto appello contro la sentenza di primo grado di assoluzione del medesimo imputato dal reato contestato.

L'art. 159 comma 1 c.p. deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l'imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa (Cass. SS.UU. penali, sentenza 11 gennaio 2002 n. 1021).

la c.d. legge ex Cirielli

La c.d. Legge ex Cirielli
Tra le novità introdotte con la Legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. ex Cirielli), la sostituzione del sistema di calcolo a scaglioni del termine di prescrizione con il nuovo criterio che àncora il tempo di maturazione della prescrizione al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, con il correttivo costituito dalla fissazione di un minimo di sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni.

Il termine della prescrizione decorre per il reato consumato dal giorno della consumazione: il testo riformato dell'art. 158 c.p. ha escluso che, in caso di reati contestati in continuazione, il termine di prescrizione possa decorrere dalla data di cessazione della continuazione.

il testo della legge ex Cirielli
pronuncia della corte costituzionale
L'intervento della Consulta
La Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli), limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». A giudizio della Corte, la scelta effettuata dal legislatore con la censurata disposizione (di individuare il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discrimine temporale per l'applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in corso di svoglimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge) non è assistita da ragionevolezza. La norma, infatti, derogherebbe ingiustificatamente al disposto dell'art. 2, quarto comma, del codice penale - secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile»; norma che deve essere interpretata nel senso che la locuzione «disposizioni più favorevoli al reo» si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato.
leggi il testo integrale della sentenza della corte costituzionale
art. 159 cod. pen.

Art. 159 cod pen.
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore.

In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.


Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.


La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

art. 160 cod. pen.

Art. 160 cod pen.
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

art. 161 cod. pen.

Art. 161 cod pen.
La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di piu di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

 









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